Saldi estivi 2013: date ufficiali inizio ma attenzione alle fregature

Saldi-estivi-2013-date-ufficiali-inizio-ma-attenzione-alle-fregature

Mai come quest’anno l’attesa dei saldi si fa spasmodica e il conto alla rovescia per la corsa all’affare è appena cominciato: se da una parte i negozianti sperano di risollevare le vendite piuttosto deludenti, d’altra parte i consumatori, i cui portafogli sono stati svuotati dalle pesanti tassazioni e dalla crisi economica pressante, sperano di concludere qualche buon affare.

E’ pur vero che molti assisteranno solo ad spettatori a questa kermesse, e punteranno a riciclare ciò che si possiede, ma il 6 luglio sarà il giorno della verità.

Le grandi e piccole città del nostro Bel Paese avranno un calendario specifico da rispettare che potrà variare da regione a regione.

Napoli aprirà la stagione dei saldi il 7 luglio 2013 sino al 20 agosto ultimo giorno utile. A Genova invece si comincerà un giorno prima sabato 6 luglio 2013 per poi terminare il 19 agosto.

Anche Bologna e Palermo daranno il via allo shopping il 7 luglio ed entrambe di conseguenza chiuderanno il 19 agosto.

Il resto dell’Italia seguirà un calendario autonomo che però non si discosterà molto da queste date.

Le regioni il cui inizio dei saldi è stato fissato il 6 luglio ed il termine il 19 agosto sono le seguenti:

Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Sardegna e Toscana.

Chi invece risiede nelle regioni seguenti potrà dar via allo shopping scontato il 7 luglio con fine al 20 agosto e cioè:

Valle d’Aosta, Trentino, Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Campania, Lazio Basilicata, Puglia, Calabria, Molise e Sicilia.

Chiunque perciò in un lasso di tempo che durerà all’incirca 45 giorni potrà approfittare degli sconti.

Occorre però ricordare che in questi casi la prudenza è d’obbligo e bisogna tenere gli occhi ben aperti per evitare di cascare in qualche fregatura.

Ogni capo in saldo deve avere affisso un cartellino che indica il prezzo iniziale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale al netto dello sconto; un minimo di accortezza consisterà nell’ accertare che il prezzo di partenza non sia stato ritoccato.

Anche se i negozianti non hanno l’obbligo di far provare il capo da indossare, il cliente può restituire il prodotto difettoso nei termini indicati dalla legge ed ottenere la sostituzione o la riparazione.

Il negoziante non può rifiutare il pagamento elettronico adducendo la scusa che il capo a saldo si paga solo in contanti, pena segnalazione alla società a cui la carta di credito fa riferimento.

Lo scontrino DEVE essere rilasciato qualsiasi sia la modalità di pagamento adottata poiché è questo l’unico documento ufficiale che consente di richiedere entro 60 giorni l’eventuale sostituzione dell’acquisto.

Ovviamente però non si può chiedere la sostituzione di un prodotto sul cui acquisto si è cambiato idea o se magari ci si è confusi in merito alla taglia: in questo caso solo la disponibilità del negoziante può ovviare a questo inghippo.

Massima attenzione dunque e nel caso si finisca in qualche truffa, sono a nostra tutela  la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza e le Associazioni dei consumatori.