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Suicidio assistito negato, malato oncologico: “Voglio morire a casa mia”

Roberto, malato oncologico, riceve due no dall’Asl per il suicidio assistito e lancia un appello: chiede di poter morire a casa sua.

Roberto e il suicidio assistito negato due volte

Un uomo di 67 anni, Roberto, residente in Veneto, da anni combatte contro un tumore al cervello giudicato incurabile. La sua richiesta di accedere al suicidio assistito è stata respinta per due volte dall’azienda sanitaria competente, la Ulss 6 Euganea. Il primo diniego era arrivato nel maggio 2025, seguito da un secondo rifiuto nel febbraio 2026.

Assistito dall’Associazione Luca Coscioni, il paziente ha deciso di rendere pubblica la sua vicenda attraverso un video. L’uomo ha spiegato di aver già ottenuto la possibilità di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera, ma di voler concludere la propria vita nella sua abitazione, in Italia.

L’appello pubblico e il ricorso in tribunale

Nel filmato diffuso, Roberto descrive la propria condizione: «Ho un tumore al cervello incurabile che si propaga velocemente. Vorrei porre fine ai miei giorni prima che diventino impossibili a viversi». E ancora: «Ogni sera spero di morire del sonno e ogni mattina faccio fatica ad alzarmi dal letto. In Svizzera sono pronti ad aiutarmi, ma vorrei morire a casa mia».

Dopo il secondo rifiuto, è stato presentato ricorso in tribunale con l’assistenza del collegio legale coordinato dall’avvocata Filomena Gallo. L’obiettivo è ottenere una valutazione sulla legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, relativo all’istigazione o aiuto al suicidio.

Il nodo della legge e l’intervento della Corte Costituzionale

La richiesta punta a chiarire un aspetto specifico della normativa vigente. La sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale stabilisce che il suicidio assistito non è punibile solo in presenza di determinate condizioni: sofferenze insopportabili, capacità di autodeterminazione e dipendenza da trattamenti sanitari salvavita.

Nel caso di Roberto, pur essendo affetto da una patologia grave e con prognosi infausta, non sussiste il requisito della dipendenza da macchinari o terapie salvavita. Su questo punto si concentra il ricorso, che chiede di ampliare i criteri previsti dalla normativa.

Il tribunale dovrà ora valutare se sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale e se ordinare alla struttura sanitaria di riesaminare la richiesta.

Published by
Emanuele Larocca

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