Riforma condominio 2013: novità amministratore su assicurazione obbligatoria, conto corrente e durata incarico


Dopo il nulla osta della Camera dei deputati, anche la Commissione Giustizia del Senato ha approvato la riforma del condominio. La normativa si arricchisce di 31 nuovi articoli, alcuni estremamente innovativi come quello che inerisce le convocazioni e le registrazioni del sito in rete del condominio. Particolare attenzione è stata posta per le norme che vanno a regolare l’ammodernamento della convivenza e le discipline che contemplano e stabiliscono la convivenza tra inquilini. Di seguito, elenchiamo qualche articolo di primario interesse e ricordiamo di applicazione immediata.

Parti comuni: tali sono considerate le facciate, i parcheggi, i sottotetti, gli impianti di condizionamento, quelli per la ricezione tv, via radio o via cavo. Appartengono a tutti i proprietari delle singole unità facenti parte lo stabile.

Gli animali domestici: è stata derogata la norma che prevedeva la possibilità per il regolamento condominiale di «vietare di possedere o detenere animali domestici». Animali domestici, sono tutti gli animali da compagnia, così comprendendo anche  criceti, furetti, canarini, ecc.

Il riscaldamento: è previsto che chi ha interesse può distaccarsi dall’impianto centrale senza attendere o condizionare tale scelta alla decisioni dell’assemblea, con obbligo di partecipare alle spese straordinarie dell’impianto centrale.

Le barriere architettoniche: affinché possano essere eliminate e lo stabile possa essere sottoposta ad opere garanti la sicurezza secondo legge, è necessario che in assemblea ci sia un terzo dei millesimi di tutto lo stabile e che questi approvi secondo maggioranza, cioè il 50% più uno dei presenti regolarmente convocati.

La destinazione d’uso dei locali comuni: qualora i condomini intendano cambiare la destinazione d’uso di un locale bene comune è necessario che tale scelta sia approvata dai 4/5 dei condomini presenti e regolarmente convocati per l’assemblea.

Applicabilità: la nuova disciplina condominiale è applicabile a tutti i condomini, ivi compresi i complessi immobiliari, cd. condominio “orizzontale” e ai supercondomini.

L’ amministratore del condominio: al momento della nomina, l’amministratore deve porre all’attenzione dei condomini la necessità di una polizza assicurativa individuale per eventuali risarcimenti da responsabilità civile per gli atti che questi possa aver compiuto durante il suo mandato e i cui oneri sono rimessi ai condomini. Nel caso vengano approvati dei lavori straordinari dai condomini durante lo svolgimento del mandato, l’amministratore deve rivedere e adeguare i massimali della polizza in parola. Inoltre, nella parte di passaggio accessibile a tutti i condomini e a terzi che possano accedere allo stabile, devono essere apposti, visibile a tutti, le generalità, il domicilio e i recapiti, compresi quelli telefonici, riferite all’amministratore e anche della persona che eventualmente possa sostituirlo in caso di sua assenza o comunque di impossibilità ad intervenire nell’immediatezza. Al fine di poter essere nominato amministratore condominiale la nuova normativa prevede che il soggetto debba avere precisi requisiti in mancanza dei quali non è consentito avere tale mansione: godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione e assicurazione professionale. È necessario altresì che il soggetto frequenti un corso di formazione e che abbia il diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’incarico ha durata biennale, rinnovabile per medesima durata.la revoca può avvenire in qualsiasi momento purchè deliberata dall’assemblea a maggioranza come per la sua nomina oppure secondo quanto è previsto dal regolamento condominiale.

Il sito internet: se richiesto formalmente dall’assemblea, l’amministratore deve allestire in sito in rete del condominio, cui possono accedere gli interessati dietro indicazione di una password da utilizzare per poter aver accesso al sito. Chiunque sia in possesso di tale password può prendere visione di tutto quello che l’amministratore è tenuto a caricare e rendere noto e gli interessati possono anche estrarre copia in formato digitale dei rendiconti mensili. L’aggiornamento del sito deve avvenire ogni mese sempre che l’assemblea non decida diversamente. Ogni spesa relativa al sito è sostenuta dai condomini.

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Lorenzo Costantino