Graziano Stacchio uccise un bandito durante l’assalto a una gioielleria nel Vicentino: inizialmente indagato, ottenne l’archiviazione nel 2016.
Era il 3 febbraio 2015 quando Graziano Stacchio, benzinaio di Ponte di Nanto, in provincia di Vicenza, intervenne durante una rapina alla gioielleria situata accanto alla sua area di servizio. I banditi erano armati, uno di loro impugnava un kalashnikov, e all’interno dell’attività si trovava una giovane commessa esposta a un pericolo immediato.
Stacchio prese il proprio fucile e rispose al fuoco esploso dalla banda. Uno dei rapinatori, Albano Cassol, rimase ferito e morì successivamente mentre i complici tentavano di allontanarsi. Il benzinaio venne inizialmente iscritto nel registro degli indagati per eccesso colposo di legittima difesa, ma nel giugno 2016 il giudice accolse la richiesta della Procura e archiviò il procedimento, riconoscendo che l’uomo aveva agito per difendere sé stesso e la commessa della gioielleria.
La decisione giudiziaria arrivò dopo un’approfondita ricostruzione della sparatoria. Determinante fu la presenza di un pericolo ancora attuale: i banditi non si erano limitati a fuggire, ma avevano aperto il fuoco e disponevano di armi capaci di mettere in pericolo chi si trovava nell’area.
Graziano Stacchio e la rapina alla gioielleria di Ponte di Nanto
L’assalto avvenne in orario serale. La banda, composta da più persone, raggiunse la gioielleria con l’obiettivo di impossessarsi dei preziosi custoditi nel negozio. L’azione fu particolarmente violenta e almeno uno dei rapinatori era armato con un kalashnikov.
Il benzinaio si accorse di quanto stava accadendo dalla sua vicina area di servizio. Di fronte al rischio corso dalla commessa e dalle altre persone presenti, impugnò il proprio fucile da caccia e intervenne.
Secondo la ricostruzione della dinamica, Stacchio esplose tre colpi. Due raggiunsero la carrozzeria dell’automobile utilizzata dai rapinatori, mentre un altro colpì posteriormente la coscia di Cassol, poco sopra il ginocchio. La traiettoria era indirizzata verso il veicolo e non verso una parte vitale del corpo.
Il rapinatore, tuttavia, perse molto sangue e morì durante la fuga. Gli altri componenti della banda riuscirono inizialmente ad allontanarsi.
L’aspetto centrale emerso durante le indagini fu che anche i malviventi avevano sparato. Stacchio, dunque, non aveva inseguito persone ormai incapaci di nuocere, ma si era trovato coinvolto in uno scontro a fuoco mentre la minaccia era ancora concreta. Il benzinaio aveva rischiato a sua volta di essere colpito dai proiettili esplosi dalla banda.
Dall’accusa di eccesso colposo all’archiviazione
Subito dopo la sparatoria, l’iscrizione di Graziano Stacchio nel registro degli indagati fu necessaria per permettere alla magistratura di svolgere tutti gli accertamenti. L’ipotesi iniziale era quella di eccesso colposo di legittima difesa: occorreva verificare se la reazione fosse stata proporzionata e se il pericolo fosse ancora in corso al momento degli spari.
Le perizie balistiche, le testimonianze e l’analisi della scena consentirono di ricostruire la posizione delle persone coinvolte, il numero dei colpi esplosi e la direzione degli spari.
La Procura di Vicenza concluse che il benzinaio aveva agito in una situazione di pericolo reale, con l’obiettivo di proteggere la giovane rimasta nella gioielleria e di difendersi dal fuoco dei banditi. Fu quindi presentata una richiesta di archiviazione, successivamente accolta dal giudice Stefano Furlani il 7 giugno 2016.
Il caso non si concluse quindi con un’assoluzione pronunciata al termine di un processo, ma con l’archiviazione dell’indagine a carico di Stacchio. Per il giudice non vi erano gli elementi per sostenere un’accusa nei suoi confronti: la sua condotta rientrava nella legittima difesa.
“Lo rifarei immediatamente, perché difendere quella giovane intrappolata nella gioielleria lo considero un dovere. Altrimenti che futuro possiamo consegnare ai nostri figli?”, dichiarò il benzinaio dopo la conclusione del procedimento.
Perché il caso Stacchio fu considerato legittima difesa
Il precedente di Ponte di Nanto viene frequentemente richiamato nelle discussioni sulle reazioni armate durante furti e rapine. La differenza decisiva rispetto ad altri procedimenti riguarda soprattutto l’attualità del pericolo nel momento in cui viene utilizzata l’arma.
Nel caso di Stacchio, gli aggressori erano pesantemente armati, avevano appena assaltato una gioielleria e continuavano a rappresentare una minaccia. Uno dei banditi aveva sparato e il benzinaio aveva risposto mentre era in pericolo anche la vita della commessa rimasta all’interno dell’attività.
La ricostruzione dimostrò inoltre che i colpi del benzinaio erano stati diretti principalmente contro il veicolo utilizzato per la fuga. Il proiettile che raggiunse Cassol lo colpì posteriormente alla coscia, mentre la traiettoria era orientata verso il motore dell’automobile.
L’archiviazione non stabilì un principio generale in base al quale sia sempre consentito sparare contro chi commette una rapina. La valutazione fu legata alle circostanze specifiche: la presenza di armi da guerra, i colpi esplosi dai banditi, il pericolo corso dalla commessa e la necessità di reagire a un’aggressione ancora in atto.
È proprio la verifica del pericolo concreto e immediato a distinguere la legittima difesa da una reazione avvenuta quando la minaccia è ormai cessata. Nel caso di Graziano Stacchio, secondo la magistratura, quel pericolo non era ancora terminato.
