Quota 100, Inps chiede 20mila euro ad un pensionato per 180 euro guadagnati: il giudice annulla e condanna l’Inps al pagamento delle spese legali
Pensionato con quota 100 lavora 21 ore nel 2020 e incassa 180 euro. L’Inps chiede 20mila euro. Il tribunale limita il recupero a due mesi.
Quota 100 e richiesta Inps: il caso del pensionato
Era andato in pensione con quota 100, convinto di aver chiuso definitivamente con il lavoro. Nel 2020, però, aveva svolto una breve attività come bracciante agricolo, per un totale di 21 ore distribuite tra settembre e ottobre. Un impiego limitato nel tempo e nei compensi, con un guadagno complessivo inferiore a 180 euro netti. Nonostante ciò, l’Inps aveva contestato al pensionato, oggi 70enne e residente a Ravenna, la violazione del divieto di cumulo previsto dalla normativa, chiedendo la restituzione dell’intera pensione percepita nel corso dell’anno. La somma richiesta superava i 20mila euro, corrispondenti a tutte le mensilità del 2020. Una richiesta che l’uomo ha deciso di impugnare, rivolgendosi al tribunale del Lavoro.
La sentenza del giudice su quota 100
Il caso è stato esaminato dal giudice del Lavoro Dario Bernardi, che ha riconosciuto l’esistenza di un indebito, ma ne ha ridimensionato in modo significativo l’entità. Secondo quanto stabilito nella sentenza depositata, il recupero da parte dell’Inps può riguardare esclusivamente i mesi in cui è stata effettivamente svolta l’attività lavorativa. Nel dettaglio, il pensionato aveva lavorato 14 ore a settembre 2020, percependo 113,41 euro netti, e 7 ore a ottobre 2020, con una retribuzione pari a 66,85 euro netti, come risulta dalle buste paga. Per questi due mesi, quindi, il trattamento pensionistico può essere trattenuto. Per i restanti dieci mesi dell’anno, invece, la pensione è stata dichiarata intangibile. Il giudice ha inoltre condannato l’Inps a restituire al pensionato le somme già trattenute in eccesso e a versare 3.500 euro per le spese legali.
L’interpretazione giuridica e il principio applicato
Nella motivazione, il tribunale ha chiarito che la normativa su quota 100 non impone automaticamente la perdita dell’intera annualità di pensione in presenza di una prestazione lavorativa minima e isolata. Il giudice ha richiamato il quadro delineato dalla Corte costituzionale, sottolineando che esistono margini per un’interpretazione diversa rispetto a quella più rigida applicata dall’Inps. Nel caso specifico, l’attività svolta dal pensionato è stata definita “isolatissima e limitata”, circostanza che consente di circoscrivere l’indebito ai soli mesi interessati dal lavoro. La restante parte del trattamento pensionistico, percepita senza alcuna attività lavorativa, non può essere oggetto di recupero. La sentenza ribadisce così il principio secondo cui il divieto di cumulo previsto da quota 100 va applicato in modo proporzionato, evitando effetti sproporzionati rispetto all’effettiva entità del reddito da lavoro prodotto.