Imu giugno 2013: prima e seconda casa, calcolo imposta, modalità ed esenzione pagamento, aliquote comuni

Imu-giugno-2013-prima-e-seconda-casa-calcolo-imposta-modalità-ed-esenzione-pagamento-aliquote-comuniSino ad oggi si sono susseguite una serie di notizie in merito all’imminente scadenza dell’acconto Imu, che hanno ingenerato una grande confusione nei contribuenti, sia in merito a chi dovrà pagare l’acconto Imu co n scadenza il prossimo 17 giugno, sia in merito a come deve essere calcolato l’importo, e di come va versato.

Ed allora di seguito cerchiamo di chiarire i punti fondamentali della tanto discussa vicenda Imu.

Sono esentati dal pagamento dell’acconto Imu secondo l’art. 1 del D. L. 21 maggio 2013, n. 54 :

Tutti i possessori di prime case purchè di residenza e relative pertinenze, (ossia C/2, magazzini; C/6, rimesse e garage; C/7, tettoie), ; va comunque ricordato che l’esenzione si estende ad una sola pertinenza ad abitazione, e quindi laddove vi siano due pertinenze annesse all’abitazione, per la seconda, il possessore dovrà continuare a pagare l’Imu.

Analogamente sono esentati dal pagamento dell’acconto Imu : la casa assegnata al coniuge in sede di separazione, anche se intestata all’altro coniuge non residente in quell’immobile; le case dei coniugi che risiedono in comuni diversi; le abitazioni di anziani, disabili o residenti all’estero (solo in alcuni Comuni); e ancora gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, con relative pertinenze.

Dovranno invece pagare l’acconto Imu con scadenza il prossimo 17 giugno i possessori di abitazioni di pregio (anche se “prime case”) accatastate nelle categorie A/1 (abitazione signorile), A/8 e A/9 (castelli e palazzi); i possessori di seconde case, immobili invenduti dalle imprese di costruzione; i possessori di uffici, negozi, laboratori e tutti quei fabbricati accatastati nel gruppo A (tranne A/10) e nel gruppo D, ma anche box, cantine, magazzini, soffitte (accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 ) non pertinenziali all’abitazione principale; i possessori di capannoni industriali e agricoli, immobili accatastati nel gruppo D (alberghi, teatri, ospedali, banche, etc).

Dovranno altresì versare l’imposta anche la società per tutti gli immobili posseduti, anche se utilizzati nell’esercizio della propria attività e anche se si tratta di immobili costruiti per la vendita; in caso poi di più comproprietari l’imposta da corrispondere va calcolata e versata indipendentemente l’uno dall’altro, ciascuno in proporzione  alla propria quota e la sospensione si estende solo a chi vi abbia la residenza.

Per calcolare l’importo da versare, è ormai pacifico, che l’Imu va calcolato sulla scorta delle aliquote e detrazioni in vigore nell’anno 2012. Difatti atteso che molti comuni non hanno fatto in tempo a consegnare entro il termine stabilito del 9 maggio 2013, al Ministero delle Finanze, le delibere con le nuove aliquote per il 2013, si è deciso di utilizzare come parametro generale di calcolo, appunto le aliquote del 2012.

Per non sbagliare il calcolo, in sostanza è sufficiente quindi, dividere per due il calcolo totale del 2013.

In attesa che i Comuni decidano sulle aliquote, e le comunichino tempestivamente al Ministero delle Finanze, l’acconto si pagherà quindi come già detto, utilizzando l’aliquota deliberata dal singolo Comune nel 2012, detrazioni comprese.

Il pagamento dell’Imu, potrà essere effettuato secondo l’articolo 13, comma 12, del Dl 201/2011, mediante bollettino postale o mediante modello F24 (ordinario o semplificato)  per via telematica (Home banking, Fisconline o Entratel),  oppure presso gli sportelli di qualsiasi banca convenzionata; per i titolati di partita iva è obbligatorio il pagamento per via telematica.

Il modulo F24 è comunque disponibile in formato PDF, sul sito internet del Ministero delle Finanze.